CONVERSIONE ESTERA

Le patenti di guida rilasciate dai paesi dell’Unione Europea sono equiparate a quelle italiane. Il titolare di una patente comunitaria valida può circolare con il proprio documento fino alla scadenza.

Le patenti comunitarie possono essere convertite dopo 2 anni dal rilascio e se non sono trascorsi più di 7 anni dalla residenza in Italia. Le patenti extra-UE, invece, possono essere convertite entro 4 anni dalla residenza in Italia.

Le patenti UE senza scadenza (illimitate o estese oltre i limiti previsti) e con una residenza superiore a 7 anni sono soggette a un esperimento di guida e/o revisione della patente. In caso di esito negativo, si perde la patente estera e non viene rilasciata quella italiana, obbligando il titolare a sostenere nuovamente gli esami.

Passati 4 anni dalla residenza, o se la patente è stata acquisita dopo la residenza, per la conversione delle patenti extra-UE è necessario sostenere gli esami di revisione (esami di teoria e guida da capo).

Elenco degli stati UE ed Extra Ue che permettono la conversione della patente:

Tabella Conversioni

N.B. ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:

  • Canada: personale diplomatico e consolare
  • Cile: diplomatici e loro familiari
  • Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
  • Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

N.B PATENTI INGLESI:

Le conversioni delle patenti inglesi sono soggette a diversi requisiti:

Possono essere convertite le patenti inglesi se derivavano da conversione di patente italiana ( patente B italiana, diventata B inglese, ritorna B italiana, non si aggiungono altre categorie, come A anche se conseguite in Inghilterra, etc.)

Patenti Conseguite in Inghilterra, ex novo, se il cittadino inglese ha la residenza da meno di 6 anni in territorio italiano, e la patente inglese è diventata definitiva (non “provisional licence”).

per maggiori informazioni contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.

Documenti Necessari :

  • Patente di Guida estera da rilasciare all’Autoscuola,
  • Carta d’Identità  italiana,
  • Codice Fiscale,
  • Permesso di soggiorno valido e/o rinnovo,
  • Certificato di Traduzione della patente ( legalizzato in prefettura) solo per patenti ExtraUE*,
  • 1 fotografia formato tessera,
  • Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante),
  • Certificato Storico di Residenza ( rilasciato dal Comune), richiedilo qui.

Verificati i documenti si prenoterà  la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.

*Per alcune tipologie di patenti sarà  necessario richiedere dei documenti integrativi presso il consolato/traduttori asseverati, in caso di dubbi, contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.

CONVERSIONE MILITARE – CRI

La conversione per gli appartenenti al Ministero della Difesa, è stabilita per chi ha una patente militare, in una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza tra le categorie di Patenti riconosciute dal MIT.

  • Patente di Guida Civile da rilasciare all’Autoscuola,
  • Carta d’Identità  italiana,
  • Codice Fiscale,
  • Dichiarazione di servizio del Corpo d’appartenenza (non autocertificazione),
  • Copia autenticata della patente militare,
  • 1 fotografia formato tessera,
  • Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante),
  • Documento svolgimento esame con veicolo idoneo (es. per cat. A) rilasciato dal comando.

Verificati i documenti si prenoterà  la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.