CONVERSIONE ESTERA
Le patenti di guida rilasciate dai paesi dell’Unione Europea sono equiparate a quelle italiane. Il titolare di una patente comunitaria valida può circolare con il proprio documento fino alla scadenza.
Le patenti comunitarie possono essere convertite dopo 2 anni dal rilascio e se non sono trascorsi più di 7 anni dalla residenza in Italia. Le patenti extra-UE, invece, possono essere convertite entro 4 anni dalla residenza in Italia.
Le patenti UE senza scadenza (illimitate o estese oltre i limiti previsti) e con una residenza superiore a 7 anni sono soggette a un esperimento di guida e/o revisione della patente. In caso di esito negativo, si perde la patente estera e non viene rilasciata quella italiana, obbligando il titolare a sostenere nuovamente gli esami.
Passati 4 anni dalla residenza, o se la patente è stata acquisita dopo la residenza, per la conversione delle patenti extra-UE è necessario sostenere gli esami di revisione (esami di teoria e guida da capo).
Elenco degli stati UE ed Extra Ue che permettono la conversione della patente:

N.B. ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:
- Canada: personale diplomatico e consolare
- Cile: diplomatici e loro familiari
- Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
- Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
N.B PATENTI INGLESI:
Le conversioni delle patenti inglesi sono soggette a diversi requisiti:
Possono essere convertite le patenti inglesi se derivavano da conversione di patente italiana ( patente B italiana, diventata B inglese, ritorna B italiana, non si aggiungono altre categorie, come A anche se conseguite in Inghilterra, etc.)
Patenti Conseguite in Inghilterra, ex novo, se il cittadino inglese ha la residenza da meno di 6 anni in territorio italiano, e la patente inglese è diventata definitiva (non “provisional licence”).
per maggiori informazioni contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.
Documenti Necessari :
- Patente di Guida estera da rilasciare all’Autoscuola,
- Carta d’Identità italiana,
- Codice Fiscale,
- Permesso di soggiorno valido e/o rinnovo,
- Certificato di Traduzione della patente ( legalizzato in prefettura) solo per patenti ExtraUE*,
- 1 fotografia formato tessera,
- Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante),
- Certificato Storico di Residenza ( rilasciato dal Comune), richiedilo qui.
Verificati i documenti si prenoterà la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.
*Per alcune tipologie di patenti sarà necessario richiedere dei documenti integrativi presso il consolato/traduttori asseverati, in caso di dubbi, contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.
CONVERSIONE MILITARE – CRI
La conversione per gli appartenenti al Ministero della Difesa, è stabilita per chi ha una patente militare, in una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza tra le categorie di Patenti riconosciute dal MIT.
- Patente di Guida Civile da rilasciare all’Autoscuola,
- Carta d’Identità italiana,
- Codice Fiscale,
- Dichiarazione di servizio del Corpo d’appartenenza (non autocertificazione),
- Copia autenticata della patente militare,
- 1 fotografia formato tessera,
- Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante),
- Documento svolgimento esame con veicolo idoneo (es. per cat. A) rilasciato dal comando.
Verificati i documenti si prenoterà la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.