CONVERSIONE ESTERA
Le patenti di guida rilasciate dai paesi dell’Unione Europea sono equiparate a quelle italiane. Il titolare di una patente comunitaria valida può circolare con il proprio documento fino alla scadenza.
Le patenti comunitarie possono essere convertite dopo 2 anni dal rilascio e se non sono trascorsi più di 7 anni dalla residenza in Italia. Le patenti extra-UE, invece, possono essere convertite entro 4 anni dalla residenza in Italia.
Le patenti UE senza scadenza (illimitate o estese oltre i limiti previsti) e con una residenza superiore a 7 anni sono soggette a un esperimento di guida e/o revisione della patente. In caso di esito negativo, si perde la patente estera e non viene rilasciata quella italiana, obbligando il titolare a sostenere nuovamente gli esami.
Passati 4 anni dalla residenza, o se la patente è stata acquisita dopo la residenza, per la conversione delle patenti extra-UE è necessario sostenere gli esami di revisione (esami di teoria e guida da capo).
Elenco degli stati UE ed Extra Ue che permettono la conversione della patente:


N.B. ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:
- Canada: personale diplomatico e consolare
- Cile: diplomatici e loro familiari
- Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
- Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
Documenti Necessari :
- Patente di Guida estera da rilasciare all’Autoscuola,
- Carta d’Identità italiana,
- Codice Fiscale,
- Permesso di soggiorno valido e/o rinnovo,
- Certificato di Traduzione della patente ( legalizzato in prefettura) solo per patenti ExtraUE*,
- 1 fotografia formato tessera,
- Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante), scaricalo qui
- Certificato Storico di Residenza ( rilasciato dal Comune), richiedilo qui.
Verificati i documenti si prenoterà la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.
*Per alcune tipologie di patenti sarà necessario richiedere dei documenti integrativi presso il consolato/traduttori asseverati, in caso di dubbi, contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.
N.B. non sono previsti permessi di circolazione durante il peridio di consegna della patente presso il DTT.
CONVERSIONE PATENTI INGLESI:
Le conversioni delle patenti inglesi sono soggette a diversi requisiti:
Possono essere convertite le patenti inglesi se derivavano da conversione di patente italiana ( patente B italiana, diventata B inglese, ritorna B italiana, non si aggiungono altre categorie, come A anche se conseguite in Inghilterra, etc.)
Patenti Conseguite in Inghilterra, ex novo, se il cittadino inglese ha la residenza da meno di 6 anni in territorio italiano, e la patente inglese è diventata definitiva (non “provisional licence”).
per maggiori informazioni contattateci via mail oppure vi aspettiamo in sede.
CONVERSIONE MILITARE – CRI
La conversione per gli appartenenti al Ministero della Difesa, è stabilita per chi ha una patente militare, in una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza tra le categorie di Patenti riconosciute dal MIT.
- Patente di Guida Civile da rilasciare all’Autoscuola,
- Carta d’Identità italiana,
- Codice Fiscale,
- Dichiarazione di servizio del Corpo d’appartenenza (non autocertificazione),
- Copia autenticata della patente militare,
- 1 fotografia formato tessera,
- Certificato anamnestico (rilasciato dal medico curante), scaricalo qui
- Documento svolgimento esame con veicolo idoneo (es. per cat. A) rilasciato dal comando.
Verificati i documenti si prenoterà la visita medica, su appuntamento il Mercoledì dalle 13.30-14.00.
N.B. non sono previsti permessi di circolazione durante il peridio di consegna della patente presso il DTT.
